Accordo transattivo per un debito fuori bilancio

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Non appare condivisibile la adozione di una delibera della giunta comunale per definire, anche se in via transattiva, la situazione illustrata nel quesito.

La somma di cui l’Ente è debitore riguarda una spesa per l’acquisizione di beni e servizi disposta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del TUEL: rappresenta cioè per l’Ente un debito fuori bilancio. Al riguardo si richiama un consolidato orientamento della magistratura contabile secondo cui:

a)  la presenza di una eventuale transazione relativa ad un debito fuori bilancio non esime l’Ente dall’obbligo del riconoscimento formale del debito da parte dell’organo competente, che il Testo Unico degli enti locali individua nel Consiglio comunale (Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017; Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 57/2017 e n. 2/2019);

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b) il ricorso alla transazione, in sostituzione del riconoscimento del debito fuori bilancio, potrebbe assumere carattere elusivo e rappresentare un espediente per evitare la pronuncia sulla fattispecie da parte dell’organo consiliare e la trasmissione degli atti alla Procura contabile (Corte dei conti, Sez. Puglia, n. 112/2021).

A tale proposito si evidenzia che affinché una transazione sia valida è necessario che le parti abbiano la capacità di transigere e la transazione abbia ad oggetto diritti disponibili (art. 1966 del codice civile) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, che le parti abbiano il potere di estinguere il diritto in forma negoziale: si deve però rilevare che nella ipotesi di un debito fuori bilancio non ancora riconosciuto nella forme di legge (e cioè con il procedimento previsto dall’art. 194 del TUEL), lo stesso non rientra nella disponibilità dell’Amministrazione, sussistendo invece il vincolo obbligazionario esclusivamente a carico dell’agente responsabile della conclusione del contratto senza il rispetto delle corrette procedure contabili (Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, n. 275/2012) fin quando l’Ente non procede – ove ricorrano le condizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL e nei limiti ivi previsti – al riconoscimento del debito derivante dall’acquisizione di beni e/o servizi in assenza del previo impegno di spesa: solo così facendo l’attività irregolarmente svolta viene riportata all’interno della contabilità dell’ente, e la corrispondente obbligazione diventa riferibile all’Ente stesso; ne deriva che fin quando perduri la mancanza del previo riconoscimento del debito non sussiste la riferibilità del debito all’Ente e quindi la idoneità dello stesso a formare oggetto di transazione da parte dell’Ente, essendo lo stesso al di fuori della disponibilità dell’Amministrazione.

Anche se deve ammettersi la possibilità per l’ente locale di presentare al consiglio comunale un debito di importo ridotto, ottenuto a seguito di negoziazione con il fornitore, si deve comunque ravvisare la competenza del consiglio comunale ad approvare la suddetta transazione, in quanto sostitutiva del debito originario.

Così operando si è in presenza di un provvedimento che sostanzialmente assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio. seppure in misura ridotta derivante dalla previa negoziazione da parte dell’ente locale, con conseguente obbligo della trasmissione di tale provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 (in questo senso si veda Corte dei conti, Sez. Umbria, n. 85/2017).

In conclusione si ritiene che per la definizione della situazione cui fa riferimento il quesito debba adottarsi una deliberazione cui debbano applicarsi le disposizioni previste per i debiti fuori bilancio (competenza del consiglio comunale, obbligo del previo parere dell’organo di revisione e successivo inoltro alla Procura della Corte dei conti).

16 dicembre 2024                                                                                           

Dott. Ennio Braccioni

 

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