Con la risposta a interpello n. 16 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della compatibilità tra i regimi agevolativi che hanno a oggetto il trasferimento delle persone fisiche in Italia, proponendo un’inedita apertura con specifico riguardo alla contestuale fruizione del nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e degli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010) nello stesso periodo di imposta, a condizione naturalmente che il reddito agevolato non sia il medesimo.
Gli effetti di questo nuovo orientamento sono potenzialmente ampi. Vale quindi la pena riepilogare il quadro normativo e di prassi in cui esso va a inserirsi.
La materia è espressamente regolata per il vecchio regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (tuttora applicabile ai soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023); infatti, l’art. 2 del DM 26 maggio 2016 (disposizioni attuative del vecchio regime) stabiliva che l’agevolazione non era compatibile con la contemporanea fruizione dei benefici previsti per i docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010. In aggiunta, l’art. 1 comma 154 della L. 232/2016 ha previsto che il regime dei neo domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR non fosse cumulabile né con le agevolazioni per gli impatriati (la norma cita il solo art. 16 del DLgs. 147/2015), né con quelle per i docenti e ricercatori.
Nel descritto contesto di legge la prassi dell’Agenzia delle Entrate aveva ribadito, nella circolare n. 17/2017 (Parte IV, § 1 e 2), l’impossibilità di beneficiare in contemporanea di due agevolazioni; è però possibile, secondo lo stesso orientamento, beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme (principio ribadito dalla risposta a interpello n. 159/2024).
Ora però l’agevolazione relativa ai “nuovi” impatriati non risulta più regolata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 (abrogato, fatto salvo il regime transitorio), ma dall’art. 5 del DLgs. 209/2023; dovrebbe quindi dirsi decaduto anche il DM 26 maggio 2016, che vi dava attuazione.
Qui si inserisce la risposta n. 16/2025 la quale afferma come, in assenza di una espressa previsione normativa che precluda la possibilità di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi, il nuovo regime degli impatriati è compatibile con gli altri regimi di favore previsti per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia; in particolare, secondo l’Agenzia, i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti di legge.
L’interpretazione fornita va calata nel caso di specie, riguardante una persona, trasferitasi in Italia dal periodo di imposta 2025, al fine di avviare qui un’attività di lavoro autonomo (medico odontoiatra) parallelamente all’impiego assunto presso un’università italiana come professore associato.
Nel presupposto che entrambe le attività siano svolte in Italia per la maggior parte del periodo di imposta e che la persona intenda vivere in Italia per almeno quattro anni dall’acquisizione della residenza fiscale, l’Agenzia precisa che la persona, rientrata in Italia dal 2025, può, a partire dallo stesso anno, fruire, limitatamente all’attività (autonoma) di medico odontoiatra, del nuovo regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 (detassazione del 50%) e, limitatamente all’attività di professore universitario (non si specifica se produttiva di redditi di lavoro dipendente o autonomo), degli incentivi previsti per i ricercatori e docenti (detassazione del 90%).
Il principio affermato dall’Agenzia sembra avere valenza generale, come tale applicabile anche nei rapporti tra nuovi impatriati e neo residenti (art. 24-bis del TUIR), posto che l’art. 1 comma 154 della L. 232/2016 prescrive l’incompatibilità espressa con l’abrogato art. 16 del DLgs. 147/2015, senza che il riferimento normativo sia stato aggiornato con l’art. 5 del DLgs. 209/2023; in tal caso, peraltro, non vi sarebbe alcuna sovrapposizione, posto che le due agevolazioni hanno a oggetto redditi di fonte diversa (italiana nel caso degli impatriati ed estera per i neo residenti).
Diverso discorso vale per il rapporto tra il regime dei neo residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori posto che, in tal caso, il richiamato art. 1 comma 154 continua a prevedere un divieto di cumulo espresso.
La nuova tesi estensiva potrebbe interessare non solo i soggetti in procinto di rientrare in Italia, ma anche quelli già rientrati in Italia nel 2024 che esercitino due attività e che, non confidando in una simile apertura da parte dell’Agenzia, abbiano richiesto per lo stesso periodo l’applicazione di una sola delle agevolazioni legate al trasferimento (ad esempio quella dei lavoratori impatriati, avente un ambito applicativo meno limitato), essendo invece potenzialmente interessati anche dall’agevolazione parallela per i redditi dell’attività di docenza e ricerca. Tali soggetti potrebbero, alla luce del nuovo intervento di prassi, fare valere la seconda e più favorevole agevolazione anche nel modello REDDITI PF 2025.
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