DECRETO DI RISCATTO AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 165 EMESSO DOPO IL PENSIONAMENTO – NSM


 – 23 gennaio 2025 1° Lgt in pensione PISTILLO Antonio

Domanda Sono un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare cessato dal servizio il 1/8/2020 nella posizione della riserva a seguito opzione per il moltiplicatore. Alcuni giorni fa mi è pervenuta da Previmil una lettera con cui mi viene chiesto se accettare l’onore del riscatto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 165/97, di 4 mesi e 12 giorni a seguito istanza presentata nel 2009. Si chiede quali sarebbero gli effetti sul trattamento pensionistico in godimento in caso di accoglimento.

Risposta Il comma 3, dell’art. 5, del D. Lgs. n. 165/97 prevede che si possano riscattare, ai fini dell’anzianità contributiva utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, i periodi di servizio comunque prestato. La norma, in sostanza, consente di acquisire la supervalutazione di un quinto utile ai fini del diritto e della misura della pensione ove il periodo non risulti già oggetto di supervalutazione figurativa (es. attività operativa, di volo ecc. ecc.)

Per servizio comunque prestato si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione e la data di cessazione, anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Scuole Militari e Enti addestrativi. Possono esercitare tale facoltà il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo operativo dei Vigili del Fuoco.

L’Inps con la circolare n. 118 del 18/12/2018 ha fornito indicazione in ordine alle modalità applicative dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 165/97, significando che non potevano essere accolte le richieste di riscatto, qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda, avesse maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a 5 anni. Sostanzialmente, se alla data della domanda l’interessato ha già raggiunto il limite massimo di 5 anni di aumenti figurativi (senza onere), derivanti da attività di volo, operativo ecc. ecc., il riscatto non era possibile.

L’interpretazione restrittiva dell’Inps è stata smentita dalla recente giurisprudenza, anche di secondo grado, che ha affermato un principio diverso in base al quale è possibile permettere il pieno riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, scomputando quelli maturati e riconosciuti figuratamente al fine di non superare il limite massimo previsto di 5 anni di maggiorazione.

Era presumibile che la tesi dell’Inps fosse irragionevole, come si è cercato di evidenziare già nelle prime istanze di autotutela predisposte per vari colleghi, in cui, oltre che sostenere, sostanzialmente, quanto sancito dai magistrati della Corte dei Conti, si sottolineava che tale tesi generava disparità di trattamento tra il personale solo per aver prodotto istanza in tempi diversi, mentre bisognava fare unicamente riferimento al fondamento della maggiorazione di servizio oggetto della domanda, prescindendo dalla data della stessa. Il riconoscimento di una maggiorazione contributiva in un arco temporale diverso, nel rispetto del limite massimo di 5 anni, permette:

 il raggiungimento di un’anzianità contributiva di 18 anni al 31/12/95 per il passaggio al sistema pensionistico retributivo;
 di incrementare il servizio utile al 31/12/92 del personale nel sistema pensionistico misto, con conseguente incremento delle quote retributive del trattamento (quota “A” e “B”).

La domanda del collega trova la risposta proprio in quest’ultimo caso, per cui, accettando l’onore del riscatto, l’anzianità al 31/12/1992 sarà maggiorata di 4 mesi e 12 giorni, con conseguente aumento:

 della quota retributiva per l’anzianità dall’arruolamento al 31/12/92 (quota A);
 della quota retributiva per il servizio dal 1/1/93 al 31/12/1995 (quota B);
 del beneficio dei 6 scatti come da specchio a seguire, significando che la quota interamente contributiva (quota C) non muta:

Pertanto, l’accoglimento del riscatto comporterà una riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza dalla cessazione dal servizio e i relativi arretrati fino al mese precedente al rateo di pensione adeguato alla nuova determinazione.

In considerazione che l’onere è di circa 1.500 euro che, essendo un onere deducibile, si riduce di circa 550 euro per effetto del recupero fiscale, si può tranquillamente affermare che è conveniente acconsentire al riscatto, in quanto, come dimostrato da tabella a seguire, sarà compensato dai solo arretrati di circa due anni e mezzo.



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