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L’art. 25 del DL 78/2010 ha previsto l’applicazione di una ritenuta d’acconto, ai fini IRPEF o IRES, sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale in relazione a oneri deducibili o per i quali spetta una detrazione d’imposta.
Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010 n. 94288, la ritenuta in esame si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di:
– recupero del patrimonio edilizio;
– riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
A partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 29 febbraio 2024 la ritenuta d’acconto in argomento si è applicata nella misura dell’8% (cfr. art. 1 comma 657 della L. 190/2014), mentre a decorrere dal 1° marzo 2024 l’aliquota è stata elevata all’11% dall’art. 1 comma 88 della L. 213/2023.
L’applicazione della ritenuta in esame può comportare aspetti problematici in caso di bonifici che sono stati disposti negli ultimi giorni dell’anno al fine di poter iniziare a beneficiare della detrazione a partire da tale anno.
Secondo quanto stabilito dal citato provvedimento n. 94288/2010, la ritenuta è infatti applicata dalle banche e da Poste italiane:
– che ricevono i bonifici disposti per il pagamento delle suddette spese;
– all’atto dell’accredito dei pagamenti ai beneficiari.
L’ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione, ma quello del soggetto che riceve il pagamento (cfr. messaggio ABI 13 luglio 2010 n. 16141).
La ritenuta deve quindi essere operata dalla banca del soggetto che ha eseguito i lavori, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici bancari o postali disposti dai contribuenti (clienti/committenti) che beneficiano della detrazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della ritenuta non rileva il momento in cui il cliente/committente ha disposto il pagamento mediante bonifico, ma quello in cui la banca della società beneficiaria riceve il pagamento e provvede al relativo accredito (al netto della ritenuta).
Ad esempio, se la banca della società beneficiaria ha ricevuto il pagamento il 2 gennaio 2025, è in questo momento che deve operare la ritenuta, indipendentemente dal fatto che l’ordine di bonifico da parte del cliente/committente sia avvenuto negli ultimi giorni del 2024.
Conseguentemente, con riferimento alle ritenute effettuate all’inizio del 2025, la banca della società beneficiaria provvederà alla relativa certificazione nell’anno 2026, con riferimento al 2025, a nulla rilevando che i bonifici siano stati disposti alla fine del 2024.
Tale aspetto può quindi determinare problematiche in relazione allo scomputo delle ritenute d’acconto subite dalla società che ha effettuato i lavori e ricevuto i pagamenti con bonifico.
Al riguardo occorre però tenere presente quanto previsto dall’art. 22 comma 1 lett. c) del TUIR, come modificato dall’art. 5 comma 2-bis del DL 193/2016.
Le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono infatti essere scomputate:
– nella dichiarazione dei redditi corrispondente all’anno di competenza dei redditi, osservando il principio di competenza;
– oppure nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le medesime sono state operate, secondo il principio di cassa.
Le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi devono invece essere scomputate dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate.
Possibile lo scomputo per competenza
Le ritenute afferenti a fatture emesse nel 2024, i cui ricavi confluiscono nella dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, possono quindi essere scomputate “per competenza”, se sono state operate nell’anno successivo (2025), ma prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
In ossequio al suddetto principio di competenza, la società è legittimata allo scomputo delle ritenute anche qualora non abbia ricevuto dal sostituto d’imposta (nel caso di specie la propria banca) la corrispondente certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98, la quale segue tassativamente un criterio di cassa.
Sulla base di quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 68, nelle more del ricevimento della certificazione relativa alle ritenute operate nel 2025 (che, come detto, verrà rilasciata nel 2026), la società potrà documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta mediante l’esibizione congiunta:
– della fattura emessa;
– della documentazione, proveniente dalla banca (es. estratto conto), attestante che l’importo è stato percepito al netto della ritenuta.
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