Con la legge di Bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) sono stati confermati alcuni istituti pensionistici e ne sono stati aggiunti altri.
In linea generale, resta in vigore nel 2025 la quota 103, nella versione prevista dalla precedente legge di bilancio. Restano fermi gli ordinari requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e di vecchiaia (67 anni di età e 20 di contributi).
L’età della pensione di vecchiaia resta fissata a 67 anni fino al 31/12/2026 per effetto dell’adeguamento nullo dei requisiti per la speranza di vita.
Sono introdotte novità importanti sulla pensione anticipata contributiva (64 anni di età e 20 anni di contributi, per chi non ha contributi precedenti al 1996) prevedendosi la possibilità di utilizzare una o più rendite di previdenza complementare per raggiungere il valore dell’importo pensionistico minimo necessario al pensionamento anticipato.
Va inoltre ricordata la proroga dell’Opzione donna e dell’Ape sociale.
Pensione con quota 103
La pensione con quota 103 è confermata anche per il 2025 nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio. I requisiti restano 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025 ed è previsto un ricalcolo contributivo della pensione. Inoltre, fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il tetto dell’importo della pensione non può superare l’importo pari a quattro volte la pensione minima.
Bonus maroni
Si introducono modifiche al c.d. “bonus Maroni” previsto per premiare chi, pur avendo i requisiti di quota 103, decida di continuare a lavorare. In particolare è prevista, per i lavoratori che maturato i requisiti per la pensione anticipata entro dicembre 2025, la facoltà di esentare il datore di lavoro dal versamento della quota contributiva a carico del lavoratore dipendente (circa il 9,19%). La quota non versata a titolo di contribuzione viene corrisposta al lavoratore ma non concorre a formare reddito ai fini fiscali. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda, oltre ai soggetti con i requisiti per quota 103, anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Opzione donna
La misura è stata prorogata nella versione prevista dalla precedente legge di bilancio. Per il 2025 si rivolge alle donne che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato i seguenti requisiti: 61 anni di età (il requisito anagrafico è ridotto di un anno se con un figlio, di due anni se con due figli), con 35 anni di contributi. È inoltre richiesta l’appartenenza a una delle seguenti tre categorie:
- caregiver che presta assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- è colpita da una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- è lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi i requisiti sono 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024, a prescindere dalla presenza di figli.
Resta in vigore il meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico, ovvero la finestra mobile di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi le autonome.
Con Opzione donna per il calcolo dell’assegno pensionistico viene applicato interamente il metodo contributivo, che tiene conto solo dei contributi versati durante la vita lavorativa ed è indipendente dal reddito.
APE sociale
L’APE sociale, anticipo pensionistico in forma di sussidio statale accessibile ad una età non inferiore a 63 anni e 5 mesi in assenza di altri trattamenti pensionistici diretti ed erogata fino all’accesso al pensionamento effettivo in presenza delle condizioni previste dalla legge di bilancio per il 2017, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Si ricorda che le categorie dei lavori gravosi che possono accedere all’Ape sociale con 63 anni e 5 mesi con 36 anni contributi sono riportate nell’Allegato 3 della Legge di Bilancio per il 2022.
L’Ape sociale si può richiedere (sempre a 63 anni e 5 mesi), a seguito di cessazione del lavoro e con un’anzianità contributiva di:
- 32 anni per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2), per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (class. Istat 7.1.3.3);
- 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi;
- 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74%.
Le donne, inoltre, hanno diritto a una riduzione del requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.
Blocco rivalutazione assegni pensionistici
Da non trascurare sono le misure che riguardano la rivalutazione delle pensioni.
L’indice per la rivalutazione degli assegni pensionistici nel 2025 è dello 0,8% (cfr. Decreto del 15/11/2024 del Ministero dell’Economia).
L’incremento avverrà con regole diverse da quelle utilizzate nel 2024, in quanto ritornerà in vigore il meccanismo per scaglioni in luogo di quello per fasce:
- fino a 4 volte il minimo 100,0% (dunque rivalutazione di 0,80%)
- oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90,0% (dunque rivalutazione di 0,72%)
- oltre cinque volte il minimo 75% (dunque rivalutazione di 0,60%)
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli
È innalzato da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.
Pensione di vecchiaia e anticipata contributiva e previdenza complementare
Altra novità riguarda la pensione anticipata contributiva, per chi non ha contributi precedenti al 1996 o opta per il computo in gestione separata. Resta fermo il requisito di 64 anni di età e 20 di contributi, con finestra mobile di 3 mesi. L’importo della pensione deve essere pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale (dal 2030 tale soglia sale a 3,2). Per le lavoratrici madri con un figlio il multiplo è 2,8 volte, e scende a 2,6 volte se i figli sono almeno due. È inoltre previsto anche un tetto alla pensione pari a 5 volte il trattamento minimo fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
La novità collegata alla previdenza complementare consiste nel fatto che, per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996 o che optano per il computo in gestione separata, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico della rendita di previdenza complementare, solo ai fini del calcolo utile alla pensione anticipata contributiva, è calcolato applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall’art.1 comma 6 della legge 335/1995.
Il requisito contributivo dei 20 anni è tuttavia aumentato di 5 anni (10 anni dal 2030) per chi si avvale di rendite di previdenza complementare per il raggiungimento dell’importo pensionistico minimo. In caso di esercizio di tale opzione è inoltre previsto un divieto di cumulo della pensione anticipata con redditi da lavoro dipendente e autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000 euro. Con decreto del Ministero del lavoro (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione relativamente ai criteri di computo e alle modalità di richiesta e certificazione della proiezione della rendita.
Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore
Una novità riguarda i lavoratori che abbiano il primo accredito contributivo alle gestioni Inps successivamente al 1° gennaio 2025. Questi potranno incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo così realizzato non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, su richiesta, al soggetto pensionato dopo la maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai fini di tale maggiorazione sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Le modalità attuative della misura saranno disciplinate con apposito decreto ministeriale.
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