Bonus Transizione 5.0: soggetti beneficiari e aliquote agevolative

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L’art. 38 DL 19/2024 ha introdotto un incentivo legato alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi (Bonus Transizione 5.0), a fronte di nuovi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2024-2025 in beni materiali e beni immateriali (investimenti trainanti) e nei beni necessari per l’autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, oltre alle spese di formazione in competenze per la transizione ecologica (investimenti trainati). Il beneficio è legato alla presentazione di progetti di innovazione certificati finalizzati a ridurre i consumi energetici di struttura o di processo da ricondurre a specifiche soglie di risparmio alle quali viene legata una differente aliquota agevolativa.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1 c. 427-429 L. 207/2024) ha modificato la disciplina del credito d’imposta in esame su più fronti (beneficiari, aliquote agevolative, procedure di accesso e cumulabilità). Quali sono le novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo?

Ambito soggettivo: beneficiari ed esclusioni

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Il credito d’imposta 5.0 è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente da:

  • forma giuridica;
  • settore economico di appartenenza;
  • dimensione;
  • regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’ulteriore categoria di beneficiari, ovvero le società di servizi energetici (ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente: quest’ultime, pertanto, si aggiungono alle imprese residenti nel territorio dello Stato ed alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a condizione che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Viceversa, sono escluse dal beneficio, le imprese che:

  • si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Oltre a quanto sopra, non sono ammissibili ai crediti d’imposta 5.0, gli investimenti destinati ad attività:

  • direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi (di cui al Reg. UE 18 dicembre 2014 n. 1357) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Aliquote agevolative del bonus

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta la Legge di Bilancio 2025 ha incrementato la maggiorazione riconosciuta in relazione alle seguenti tipologie di investimenti:

  • al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’art. 12 c. 1 lett. a) DL 181/2023;
  • al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’art. 12 c. 1 lett. b) DL 181/2023;
  • al 150% del costo per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0% di cui all’art. 12 c. 1 lett. c) DL 181/2023.

Per ciò che riguarda il calcolo della riduzione dei consumi, la Legge di Bilancio 2025 ha fornito le seguenti indicazioni:

Conto e carta

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  • in caso di sostituzione di beni obsoleti è stata introdotta  una presunzione di raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per poter accedere al credito di imposta nel caso di investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’Allegato A della L. 232/2016, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al credito di imposta;
  • la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva ovvero ai processi produttivi interessati dall’investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%;
  • per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.

Si ricorda che rientrano altresì nel novero dei beni agevolabili:

  • gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o a determinate piattaforme.

Infine, per i progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono agevolabili:

  • i beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’art. 12 c. 1 lett. a), b) e c) DL 181/2023;
  • le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro.



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