Doppie imposizioni: TFR in caso di rapporto di agenzia e management fees

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Doppie imposizioni Italia-Grecia: TFR in caso di rapporto di agenzia (Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 12)

L’istante dichiara di essersi iscritto all’AIRE il 1° gennaio dell’anno n, a seguito del trasferimento in Grecia per motivi personali, e di aver ivi avviato un’attività di consulenza il 18 gennaio dell’anno n. L’Istante rappresenta di aver cessato, nell’anno n1, un rapporto di agenzia con la Banca e che il medesimo ente gli verserà le indennità di fine rapporto dall’anno n sino, presumibilmente, all’anno n+2. Inoltre, il Contribuente avrebbe presentato istanza al Ministero dell’Economia in Grecia per ottenere, ai sensi della normativa ellenica, il riconoscimento del trattamento fiscale privilegiato riservato ai pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in Grecia.

Secondo la ricostruzione dell’Istante, i compensi percepiti dalla Banca sono esito di accordi conclusi in sede di cessazione del rapporto di agenzia, concernenti il passaggio del portafoglio clienti ad altri soggetti. L’effettiva quantificazione degli emolumenti corrisponderebbe alla materializzazione per cassa, evento che avverrà a rate durante il predetto biennio. Sotto il profilo fiscale, il soggetto erogante la somma, in qualità di sostituto d’imposta, è orientato ad applicare l’art. 25 c. 2 DPR 600/73, assoggettando così le somme alla ritenuta alla fonte del 30%. Tanto considerato, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se sia corretta l’interpretazione del proprio sostituto d’imposta, trovando così applicazione l’art. 25 DPR 600/73, o se quest’ultimo sia derogato dalle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata il 3 settembre 1987 tra Italia e Grecia.

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Secondo l’Agenzia delle Entrate le indennità in oggetto devono essere tassate in Italia, poiché maturate durante il rapporto di lavoro svolto in Italia.  Pertanto, è corretta l’applicazione della ritenuta alla fonte del 30% prevista dall’ art. 25 c. 2 DPR 600/73 per i soggetti non residenti.

Doppie imposizioni Italia-Egitto: trattamento fiscale delle management fees (Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 13)

L’istante è una società a responsabilità limitata assoggettata ordinariamente all’IRES ai sensi dell’art. 73 c. 1 lett. a) TUIR che dichiara di aver concluso due distinti contratti con la società Beta, residente e operante in Egitto. Tali contratti sono stati conclusi nell’anno X (il ”Contratto 1”) e nell’anno X+3 (il ”Contratto 2”) e hanno a oggetto la fornitura, da parte dell’Istante a Beta, di servizi funzionali all’aggiornamento del più importante sistema tecnologico interno di detta società. Nello specifico, le prestazioni che l’istante si è obbligata a fornire a Beta sulla base dei citati contratti ricomprendono:

  • il supporto alla trasformazione IT, per l’implementazione della rinnovata struttura tecnologica;
  • l’assistenza nella definizione del piano di approvvigionamento dell’infrastruttura IT e il supporto nella gestione degli ordini con i fornitori, nonché il supporto nella pianificazione dell’acquisto;
  • la valutazione, il monitoraggio e il reporting a Beta e ai partner coinvolti dello stato di avanzamento del progetto rispetto a quanto pianificato;
  • l’assistenza nel progetto di trasformazione del sistema tecnologico interno di Beta;
  • l’assistenza nel percorso di trasformazione per migliorare i processi dell’area CFO, comprendendo sia progressi tecnologici che soluzioni organizzative.

L’istante riferisce che i Servizi sono resi dal territorio italiano e di non avere alcuna stabile organizzazione in Egitto. Con riferimento al Contratto 1, l’istante dichiara che le parti hanno previsto per l’esecuzione dei Servizi una remunerazione complessiva pari ad € X. Tali corrispettivi sono stati pagati da Beta all’istante nel corso del secondo semestre dell’anno X, al netto delle ritenute alla fonte (pari al 20%) versate all’Amministrazione finanziaria egiziana.

L’istante dichiara di aver contabilizzato gli introiti in questione nella voce A.1) del conto economico del bilancio relativo all’esercizio X e di averli considerati un reddito imponibile ai fini dell’IRES. In relazione al Contratto 2, l’Istante fa presente che la remunerazione per i Servizi svolti dall’istante è stata pattuita dalle parti in misura complessivamente pari a € X e che contabilizzerà tali corrispettivi come ricavo nel bilancio relativo all’esercizio X+3, considerandoli parimenti un reddito imponibile ai fini IRES. L’istanza dichiara che, al fine di eliminare la doppia imposizione subita sui corrispettivi oggetto del Contratto 1 (i quali sono stati tassati sia in Italia che in Egitto), ha presentato un’istanza all’Amministrazione finanziaria egiziana per il rimborso delle ritenute operate da Beta. L’Amministrazione egiziana ha risposto, affermando, come riportato in istanza, che gli importi pagati da Beta all’istante nell’anno X sono soggetti a imposizione in Egitto ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Egitto. L’istante si aspetta che i corrispettivi per i Servizi resi nell’ambito del Contratto 2 saranno soggetti in Egitto allo stesso trattamento. Tanto premesso, l’Istante formula due quesiti interpretativi. Con il primo quesito (Quesito 1), l’istante chiede conferma di avere diritto in Italia al credito d’imposta per le ritenute che sono state (o saranno) versate in Egitto sui corrispettivi relativi ai Servizi. Con il secondo quesito (Quesito 2), l’istante chiede conferma della possibilità di fruire del credito d’imposta per le ritenute versate in Egitto in relazione ai Servizi resi nell’ambito del Contratto 1, all’interno della propria dichiarazione relativa al periodo d’imposta X+3.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma che l’istante ha diritto al credito d’imposta in Italia per le ritenute versate in Egitto sui corrispettivi relativi ai Servizi resi nell’ambito del Contratto 1, e la stessa soluzione si applica ai corrispettivi del Contratto 2, a condizione che le caratteristiche siano sovrapponibili e che i requisiti di accreditabilità dell’imposta estera siano rispettati. Tuttavia, per quanto riguarda il Quesito 2, il credito d’imposta per le ritenute versate in Egitto può essere richiesto solo quando l’imposta estera diventa definitiva, ossia irripetibile. La richiesta presentata dall’istante all’Amministrazione finanziaria egiziana non è stata considerata un diniego di rimborso, ma un parere sull’applicazione della Convenzione. Pertanto, la irripetibilità delle imposte versate in Egitto non è ancora integrata.

 Fonte: Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 12;

Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 13

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