Polizze fideiussorie “a Prima Richiesta” e Contratti Autonomi di Garanzia: un interessante contenzioso negli appalti pubblici

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La Corte d’Appello di Torino si è recentemente pronunciata su un caso di grande rilevanza per il settore degli appalti pubblici: è stata chiamata a decidere sull’appello proposto dalla stazione appaltante, soccombente in primo grado, contro una compagnia assicurativa estera. 

La controversia, scaturita da un contratto di appalto pubblico, verteva sulla qualificazione giuridica delle polizze fideiussorie “a prima richiesta” e sul loro inquadramento come contratti autonomi di garanzia. La decisione di primo grado, sfavorevole all’amministrazione pubblica, era stata basata su un’interpretazione restrittiva, successivamente ribaltata dalla Corte d’Appello.

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Al centro del dibattito giuridico il significato da attribuire alle clausole della polizza, in particolare la sufficienza della clausola “a prima richiesta” per qualificare il contratto come autonomo. Il Tribunale di primo grado aveva subordinato l’escussione della garanzia alla dimostrazione del danno da parte della stazione appaltante, negando quindi l’autonomia della polizza. Invece, la Corte d’Appello ha riconosciuto il pieno valore della clausola “a prima richiesta” come elemento dirimente. Lo Studio Legale Dal Piaz, rappresentante della stazione appaltante, ha giocato un ruolo chiave nel ridefinire i termini della questione, promuovendo un approccio conforme alla normativa di settore.

La vicenda

La controversia trae origine da un contratto di appalto pubblico per la manutenzione di aree verdi, assegnato dalla stazione appaltante ad una società cooperativa. In conformità all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. n. 31/2018, ratione temporis vigenti, l’appaltatrice aveva stipulato con una compagnia assicurativa estera una polizza fideiussoria per un importo di € 85.079,00, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

La polizza, conforme agli schemi-tipo previsti dalla normativa italiana, obbligava l’assicurazione a liquidare l’importo garantito entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza necessità di preventiva escussione del debitore principale. 

Durante la fase di esecuzione dei lavori, a seguito di gravi inadempienze del contraente – tra cui ritardi, mancata presentazione del cronoprogramma e violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro – la stazione appaltante aveva risolto il contratto e richiesto l’escussione della polizza.

La compagnia assicuratrice aveva rifiutato il pagamento, sostenendo che mancasse una prova documentale del danno subito dalla stazione appaltante e che la polizza fosse accessoria al rapporto principale, non qualificabile come contratto autonomo di garanzia.

La Polizza fideiussoria ed il Contratto Autonomo di Garanzia

Come detto, il tema della qualificazione giuridica della polizza fideiussoria è stato il centro della controversia. Secondo la stazione appaltante, rappresentata dallo Studio Legale Dal Piaz, la polizza possedeva tutti i requisiti per essere considerata un contratto autonomo di garanzia. Le caratteristiche principali includevano:

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  1. Pagamento “a prima richiesta”: la clausola imponeva all’assicuratore di liquidare l’importo garantito entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante, senza necessità di dimostrare l’inadempimento del contraente;
  2. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione: l’assicuratore non poteva richiedere che il creditore agisse preventivamente contro il debitore principale;
  3. Rinuncia alle eccezioni ex art. 1957, comma 2, c.c.: questa clausola escludeva la possibilità per il garante di opporre eccezioni derivanti dal rapporto tra stazione appaltante e debitore principale.

La stazione appaltante infatti ha sostenuto che queste disposizioni, insieme alla normativa sugli appalti pubblici, conferissero alla polizza natura autonoma, rendendola indipendente dal rapporto principale. A supporto di questa tesi è stata richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3947/2010, che considera la clausola “a prima richiesta” sufficiente per qualificare un contratto come autonomo, anche senza l’espressione “senza eccezioni”.

L’assicurazione, invece, ha contestato tale impostazione, sostenendo che l’assenza della clausola “senza eccezioni” impedisse di qualificare la polizza come autonoma; ha inoltre affermato che l’escussione fosse illegittima, in mancanza di prova documentale del danno subito dalla stazione appaltante.

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In primo grado, il Tribunale di Torino aveva accolto le ragioni della compagnia assicurativa, ritenendo che la polizza non potesse essere considerata autonoma e revocando il decreto ingiuntivo europeo a favore della stazione appaltante.

La Sentenza della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Torino ha ribaltato integralmente la decisione di primo grado, accogliendo le ragioni della stazione appaltante. Nella motivazione la Corte ha evidenziato infatti quanto segue.

  1. Qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia. La presenza della clausola “a prima richiesta” è stata considerata sufficiente per conferire alla polizza natura autonoma, indipendentemente dall’assenza di ulteriori specificazioni.
  2. Conformità agli schemi normativi. La polizza rispettava pienamente i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 31/2018, che prescrivono l’adozione di garanzie che consentano alle stazioni appaltanti di escutere rapidamente le somme garantite, senza ulteriori accertamenti.
  3. Tutela dell’interesse pubblico. La Corte ha sottolineato che la normativa sugli appalti pubblici mira a garantire la certezza e la rapidità degli strumenti di tutela per le stazioni appaltanti, proteggendone gli interessi anche in caso di contenziosi.
  4. Prova documentale del danno. La Corte ha ritenuto non necessaria la dimostrazione del danno specifico per procedere all’escussione, poiché l’importo garantito dalla polizza è definito in modo forfettario e predeterminato dalla normativa.

In particolare, la Corte ha sottolineato che la polizza rispettava pienamente i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 31/2018, vigenti all’epoca del contratto, in quanto strumenti normativi finalizzati a garantire la tutela immediata delle stazioni appaltanti. La normativa sugli appalti pubblici, infatti, mira a semplificare le procedure di escussione e a proteggere gli interessi pubblici mediante strumenti rapidi e certi, che evitino inutili lungaggini burocratiche.

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La sentenza ha evidenziato come il meccanismo previsto dalla polizza fosse conforme alla ratio legis del settore: consentire alla stazione appaltante di ottenere il pagamento delle somme garantite in tempi brevi e senza dover dimostrare l’effettivo danno subito, dato che l’importo garantito è predeterminato e di natura forfettaria. Tale interpretazione si pone in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 3947/2010), che attribuisce alla clausola “a prima richiesta” il ruolo di elemento sufficiente per l’autonomia del contratto, indipendentemente dalla presenza di ulteriori clausole.

Infine, la Corte ha sottolineato che il riconoscimento dell’autonomia della polizza fideiussoria non solo risponde a un’esigenza di chiarezza interpretativa ma tutela anche l’interesse pubblico, garantendo un equilibrio tra le parti coinvolte e limitando le possibilità di contestazioni strumentali da parte delle compagnie assicurative. 

Conclusioni

Il caso rappresenta un importante pronuncia per il settore degli appalti pubblici, considerata la necessità che le stazioni appaltanti dispongano di strumenti di tutela rapidi ed efficaci, capaci di garantire la salvaguardia degli interessi pubblici senza ostacoli procedurali.

Infatti, il riconoscimento dell’autonomia della polizza fideiussoria consente alle stazioni appaltanti di agire con tempestività in caso di inadempimenti, riducendo i rischi di paralisi amministrativa e garantendo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

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Si rafforza, dunque, il ruolo delle polizze fideiussorie come strumento essenziale per la tutela degli interessi pubblici e viene definito un quadro normativo più stabile e trasparente nel settore degli appalti pubblici.

 

 

 

 

 

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