Multa stradale all’estero, quali conseguenze?

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Prendere una multa non è mai bello, tanto meno se ci si trova all’estero in vacanza o presi da impegni di lavoro. Di pari passo, anche ricevere il verbale di una multa straniera è una sorpresa a dir poco spiacevole, considerando che chi è ormai rientrato in patria può pensare di essere al riparo da qualsiasi conseguenza. Eppure si tratta di un inconveniente alquanto frequente, complice l’inadeguata conoscenza della segnaletica stradale e della normativa locale. Ovviamente, questa non è in alcun modo una giustificazione.

Le norme vigenti in un territorio devono essere rispettate, tanto più se si tratta di quelle sulla circolazione stradale, fondamentali per la sicurezza pubblica. Chiariamo fin da subito, quindi, che non è possibile impugnare la sanzione perché relativa alla legge estera, essendo quella da applicare nel luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Ciò non toglie che potrebbero esserci diversi altri motivi per contestare il verbale, pur se proveniente dall’autorità estera. Vediamo quindi quali sono le conseguenze di una multa stradale presa all’estero e cosa c’è da sapere.

Conseguenze delle multe prese all’estero

Tanti conducenti pensano di poter tranquillamente ignorare i verbali esteri e liberarsi di qualsiasi conseguenza una volta tornati in Italia. A livello teorico non dovrebbe mai essere così, gli Stati possono far valere le proprie pretese creditorie ovunque si trovi il debitore. Nella pratica, tuttavia, il processo si rivela spesso macchinoso, lungo e dispendioso, e non si può negare che diversi cittadini riescano a farla franca, se non per sempre almeno per un certo periodo.

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Prima di esultare, tuttavia, bisogna sapere che l’Unione europea è intervenuta anni fa per risolvere questa stortura, in particolare con la direttiva “Cross Border”. Quest’ultima è stata recepita da tutti gli Stati membri, compresa l’Italia con i decreti legislativi n. 37/2014 e n. 37/2016, per garantire la punibilità di alcune infrazioni stradali.

Nel dettaglio, la legge si riferisce esclusivamente alle seguenti violazioni commesse alla guida:

  • eccesso di velocità;
  • mancato uso della cintura di sicurezza o dei dispositivi di ritenuta per bambini a norma di legge;
  • mancato arresto al semaforo rosso, allo stop o ad altro segnale equivalente;
  • guida in stato d’ebbrezza;
  • guida sotto effetto di sostanze stupefacenti;
  • mancato uso del casco protettivo sui motocicli;
  • circolazione su corsie vietate;
  • uso del cellulare alla guida o di altri dispositivi analoghi.

Questi sono i tipi di violazione su cui si applicano le modalità di sanzione individuate dalla direttiva, ma la normativa di riferimento rimane sempre quella locale, cioè rispetto al territorio in cui è stata commessa l’infrazione. Per i limiti di velocità o del tasso alcolemico, per esempio, sarà necessario rifarsi al Codice stradale in vigore nel Paese in cui è stato commesso l’illecito anziché a quello italiano. Lo stesso vale per le sanzioni, che dipendono dallo Stato di riferimento per importo e natura.

Per effetto del sistema comunitario uniforme, la multa può essere notificata al cittadino in Italia e dovrà essere pagata proprio all’Erario nazionale, salvo diversi accordi. L’importo viene però stabilito in base alla normativa estera in base alle proprie leggi. Le eventuali sanzioni accessorie sono di fatto applicate soltanto se (e quando) il conducente si trova nel territorio estero, dove potrebbe subire il ritiro e la sospensione della patente, il sequestro del veicolo, l’arresto o qualsiasi altra sanzione prevista. Per quanto riguarda i punti della patente, la decurtazione non ha effetto sulla patente di guida italiana, ma viene segnalata nella banca dati estera in questione.

Tutti i dati relativi alle modalità di pagamento sono contenuti nel verbale, così come le modalità per impugnare la sanzione, un diritto sempre garantito. In caso di mancato pagamento in seguito di rigetto dell’opposizione, tuttavia, lo Stato estero può trasmettere gli atti alla Corte d’Appello italiana competente. Quest’ultima avrà l’ultima parola sulla legittimità della multa, con tutte le difficoltà di accertamento del caso. Attenzione che anche in fatto di prescrizione bisogna seguire la normativa dello Stato estero, sapendo che spesso i termini sono molto più brevi rispetto a quelli nazionali.

Come anticipato, questo meccanismo si applica soltanto per le infrazioni citate. Per tutte le altre, così come per le violazioni commesse in Stati extracomunitari, il procedimento è più lungo e complicato. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di riscossione della multa, che anzi lievita sicuramente di importo proprio per le spese procedurali e gli interessi. Ecco perché, fatta salva l’impugnazione, le multe stradali dovrebbero essere sempre pagate anche quando comminate all’estero, sia contestate immediatamente che in differita.

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