Si segnala la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 247 del 6 dicembre 2024 – Concordato preventivo biennale – trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (società a responsabilità limitata) – art. 21, co. 1, lett. a) e b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – cessazione – condizioni (Vedi documento QUI).
L’istanza di interpello in esame afferisce alle cause di decadenza e di cessazione del concordato preventivo biennale (CPB) in seguito alla trasformazione di una associazione professionale in società tra professionisti (STP, ovvero STA nel caso di avvocati).
Il caso di specie riguarda proprio un’associazione professionale tra avvocati che gli associati intendono trasformare in società tra professionisti; precisando che le conclusioni in merito raggiunte dall’Agenzia possono essere estese anche alle altre libere professioni. In sintesi, attraverso l’interpello vengono formulati all’Agenzia una serie di quesiti, che possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:
- se la trasformazione di una associazione professionale in STP configuri una causa di decadenza dal CPB;
- se la stessa operazione determini una causa di cessazione del CPB;
- se, in quest’ultimo caso, restino dovute le imposte determinate tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
In merito l’istante – precisando che l’attività svolta nel biennio concordatario non verrà modificata rispetto a quella svolta nel periodo d’imposta precedente, che l’attività non sarà cessata e che la compagine sociale non subirà variazioni – sostiene che l’operazione prospettata non determini né la decadenza né la cessazione del concordato, sulla base del presupposto che la legge non fa riferimento alle “trasformazioni” laddove provvede a regolare tali istituti. In relazione al terzo quesito, l’istante ritiene che nel caso evidenziato (cessazione del CPB) non siano dovute le imposte concordate, ma quelle computate sul reddito e sul valore della produzione netta.
In relazione ai primi due quesiti l’Agenzia delle entrate è di avviso diverso da quello espresso dal contribuente. Le due fattispecie vengono esaminate congiuntamente nella risposta fornita dall’Agenzia. In particolare, viene richiamato il passaggio della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che ha disciplinato il CPB in cui viene evidenziato che le norme intendono “scongiurare la possibilità che un soggetto aderisca ad una proposta di concordato definita per una tipologia di contribuente diversa da quella a cui appartiene realmente il soggetto”.
In altre parole, osserva l’Agenzia, la ratio è evitare che “un soggetto aderisca a una proposta di Concordato riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito all’operazione straordinaria”. Per tali ragioni, secondo l’Agenzia la trasformazione prospettata dal contribuente istante rappresenterebbe “una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al CPB (i.e., l’Associazione) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (i.e., la STP)”.
Inoltre, l’Agenzia rileva che mentre l’Associazione professionale è soggetta alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, la STP è attratta quella del reddito di impresa, come già specificato più volte nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria. Tant’è che l’Agenzia, correttamente, osserva che “con la Trasformazione viene modificata la tipologia di reddito conseguito, con conseguente applicazione di differenti regole per il calcolo della base imponibile oggetto di Concordato in virtù della natura di lavoro autonomo o d’impresa dei redditi prodotti”.
Sulla base delle suddette considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude che la trasformazione eterogenea da associazione professionale a STP integri la causa di cessazione del CPB prevista dall’art. 21, co. 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024.
In relazione al terzo quesito, l’Agenzia precisa che il principio secondo cui in caso di uscita dal CPB restano comunque dovute le imposte determinate tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordata, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, trova applicazione unicamente alle fattispecie di decadenza dal concordato e non anche ai casi di cessazione.
In tali casi, pertanto, i contribuenti determineranno le imposte sui valori reddituali effettivamente realizzati e dichiarati.
Andrea Dili Dottore commercialista
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link