L’esercizio dell’attività per essere occasionale deve essere priva dei requisiti dell’abitualità e della professionalità, cioè deve essere assolutamente saltuaria ed episodica.
L’attività è occasionale inoltre se, diversamente dal lavoro dipendente o parasubordinato (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) viene svolta in totale autonomia, e con modalità di esecuzione non organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Dal punto di vista civilistico il lavoro autonomo occasionale, (o “contratto d’opera” ) è previsto dal codice civile all’articolo 2222, e si realizza quando “una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.
Questo tipo di prestazione di lavoro puo essere svolta da chiunque senza limiti di reddito.
Fanno eccezione i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali, i quali non possono rendere prestazioni occasionali ma sono tenuti ad aprire partita IVA, anche per svolgere una prestazione occasionale singola. Questo orientamento dell’Agenzia delle Entrate la Cassazione ha un orientamento contrario . Vedi dettagli in Possibile il lavoro occasionale per gli iscritti a Ordini professionali?
Si ricorda anche che il decreto fisco-lavoro n. 146 2021 ha introdotto l’ obbligo di comunicazione preventiva dell’utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l’ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nota del 393 del 1 marzo 2022 .
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l’applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it.
1) Lavoro occasionale aspetti fiscali e previdenziali
Se la prestazione viene svolta per un committente con partita IVA il corrispettivo è soggetto ad una ritenuta d’acconto del 20% ; tra privati la ricevuta sarà senza ritenuta ma il prestatore dovrà inserire l’intero importo in dichiarazione dei redditi se supera la soglia di non imponibilità.
Al di sopra di una certa soglia di reddito (5mila euro lordi) il collaboratore occasionale è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata collaboratori INPS, calcolati sul compenso ricevuto con l’aliquota di riferimento fissata ogni anno dall’INPS.
Dal 2003 al 2017 alcune prestazioni di lavoro occasionale effettuate da specifiche categorie di lavoratori sono state definite lavoro accessorio e potevano essere retribuite, se entro una soglia massima annuale, con i voucher INPS cartacei di importo fisso per ogni ora di prestazione, che permettevano il contestuale versamento dei contributi previdenziali e INAIL
La procedura è stata sostituita da giugno 2017 con un nuovo sistema telematico definito
- Contratto telematico prestazioni occasionali PRESTO (per le partite IVA) e
- Libretto Famiglia per i privati,
sempre gestiti dall’INPS come intermediario tra datore di lavoro e prestatore d’opera, e sempre con precisi limiti economici di utilizzo e di tipologia di prestazione.
La disciplina è stata modificata dalla legge di bilancio 2023 (Legge 197 2022)
Vedi i dettagli in Prestazioni occasionali istruzioni 2024
2) Tabella Riepilogo Lavoro Occasionale vs Prestazioni occasionali
La differenza tra le due tipologie di lavoro, speso confuse tra loro è sintetizzata nella tabella seuente
Caratteristica | Lavoro Autonomo Occasionale | Prestazioni Occasionali |
---|---|---|
Definizione | Attività senza vincolo di subordinazione, con carattere episodico. | Riconducibili al lavoro subordinato, regolate tramite voucher. |
Limiti economici | Nessun limite, ma contributi obbligatori sopra 5.000 € annui. | 5.000 € per prestatore, 10.000 € complessivi per utilizzatore, 2.500 € per prestatore verso lo stesso utilizzatore. |
Contributi | A carico del committente (2/3) e prestatore (1/3) sopra 5.000 €. | A carico dell’utilizzatore: 33% Inps, 3,5% Inail. |
Compenso minimo | Non previsto. | 9 €/ora. |
Sanzioni | Nessuna specifica. | Fino a 2.500 € o trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. |
Divieti | Non raccomandato per attività poco professionali. | Non consentito in agricoltura, edilizia, appalti e aziende con oltre 10 dipendenti. |
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