Certificazione Unica 2025: novità modello e istruzioni

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difficile da pignorare

 


Con provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica – CU 2025, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica (modello e istruzioni CU aggiornati). Il modello 2025 deve essere utilizzato per certificare i redditi da lavoro dipendente, autonomo e assimilati, oltre che i redditi derivanti da contratti di locazione breve relativi al periodo di imposta 2024.

L’invio telematico delle certificazioni deve essere effettuato all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 17 marzo 2025, fermo restando la proroga della scadenza fissata al 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.

Vediamo di seguito quali novità sono state introdotte e tutti i dettagli.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Certificazione Unica: caratteristiche in generale

La certificazione unica deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Tale certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati
corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, erogazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta precedente. Inoltre, il modello deve essere compilato anche per la certificazione dei redditi da locazione breve per i quali è intervenuto nel pagamento un intermediario.

Si tratta di uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti. Sostituisce il vecchio Certificato Unico Dipendente (CUD). Per questo motivo il dipendente deve riceverla per tempo dal datore di lavoro, in caso contrario quest’ultimo può essere sanzionato e incorrere in diversi rischi.

Per quanto riguarda i pensionati, il modello certificativo dei redditi da pensione percepiti viene rilasciata dall’ente previdenziale INPS. Il modello è reperibile sul portale INPS accedendo al proprio “cassetto previdenziale”. In alternativa l’ente mette a disposizione il proprio contact centre ed una modalità di ricezione tramite PEC.

Informazioni obbligatorie della CU

La Certificazione Unica comprende una serie di informazioni essenziali:

  • L’importo complessivo dei redditi derivanti da lavoro dipendente, assimilati ed equiparati, percepiti durante l’anno e soggetti a diverse modalità di tassazione, tra cui tassazione ordinaria, tassazione separata, ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva;
  • L’ammontare totale dei redditi derivanti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, così come definiti dagli articoli 53 e 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
  • La somma totale delle provvigioni, indipendentemente dalla loro denominazione, ottenute per prestazioni, anche occasionali, riconducibili a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d’affari, corrisposte durante l’anno. Questo comprende anche le provvigioni derivanti da vendite a domicilio, soggette a ritenuta alla fonte;
  • L’importo complessivo dei compensi erogati durante l’anno a seguito di procedimenti di pignoramento presso terzi;
  • L’ammontare totale delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
  • La somma totale dei corrispettivi erogati nell’anno per prestazioni relative a contratti d’appalto che rientrano nell’ambito dell’articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
  • L’importo totale delle indennità erogate in caso di cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportive, quando il rapporto di lavoro ha natura autonoma, in accordo con le lettere d), e), f) dell’articolo 17, comma 1, del TUIR;
  • Le relative ritenute d’acconto applicate;
  • Le detrazioni effettuate.
Certificazione di lavoro dipendente ed assimilato Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi
Fiscali
– Redditi di lavoro dipendente;
– Redditi assimilati ed equiparati;
– Indennità di fine rapporto, acconti e anticipazioni;
– Compensi arretrati;
– Detrazioni fiscali effettuate;
– Ritenute d’acconto a titolo d’imposta effettuate;
– Oneri deducibili
Fiscali
– Redditi di lavoro autonomo;
– Redditi diversi;
– Provvigioni;
– Corrispettivi erogati dal condominio;
– Detrazioni fiscali effettuate;
– Indennità corrisposte per cessazioni di rapporti di agenzia, funzioni notarili ed attività sportiva;
– Somme erogate a seguito di procedura di esproprio;
– Corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto;
– Compensi a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi;
– Redditi di locazioni brevi;
– Ritenute di acconto a titolo d’imposta effettuate.
Previdenziali ed assistenziali INPS Previdenziali
Dati assicurativi INAIL /

Soggetti tenuti all’invio della CU

Sulla base del reddito o compenso erogato nel corso del 2024, devono consegnare/inviare telematicamente la CU 2025 i seguenti sostituti d’imposta:

  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • Aziende coniugali se l’attività è esercitata in società, tra coniugi residenti nel territorio italiano;
  • Condomini;
  • Trust;
  • Società di capitali (Spa, sapa, società cooperative e di mutua assicurazione);
  • Entri commerciali ad essa equiparati residenti nel territorio italiano;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali ed altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
  • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio italiano;
  • Società di persone (società semplici, snc, sas) residenti nel territorio italiano;
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • Società di fatto o irregolari residenti nel territorio italiano;
  • Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio italiano;
  • Eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto;
  • Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi, relativi a contratti per locazioni brevi.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione
della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito
riquadro previsto per l’Istituto. Sono, inoltre, tenute alla compilazione del modello tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

Redditi oggetto di certificazione

La Certificazione unica ha l’obiettivo di comprovare la percezione di un reddito da parte di un contribuente. Deve, infatti, attestare:

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

  • La corresponsione, nel 2024 di:
    • Valori e somme indicati dagli art. 49 e 50 TUIR, cioè:
      • Redditi da lavoro dipendente, equiparati o assimilati.
    • Redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, soggetti a ritenuta;
    • Redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1 del TUIR, soggetti a ritenuta;
    • Provvigioni per prestazioni anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;
    • Provvigioni derivanti da vendita domicilio;
    • Corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per prestazioni relative a contratti d’appalto. Il condominio ha l’obbligo di operare una ritenuta al 4% a titolo d’acconto, sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d’appalto d’opera e servizi, effettuate nell’esercizio d’impresa, anche occasionale;
    • Indennità corrisposte per la cessazione:
      • Di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
      • Funzioni notarili;
      • Dall’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma
    • Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi;
    • Corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni;
    • Ritenute operate;
    • Detrazioni effettuate.

Novità della CU 2025

La certificazione unica 2025 introduce importanti novità, di cui devono tenere conto i sostituti d’imposta al momento della redazione del modello.

Eliminazione dell’obbligo di CU per i forfettari

A partire dall’anno d’imposta 2024, i soggetti che applicano il regime forfettario non sono più tenuti a ricevere la Certificazione Unica dai propri committenti. Questa semplificazione mira a ridurre gli adempimenti burocratici per i piccoli contribuenti, tenendo in considerazione che, attraverso la fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate ha tutti i dati utili per permettere la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata per i forfettari.

Introduzione del “bonus tredicesima”

La CU 2025 include il nuovo “bonus tredicesima” (art. 2-bis del D.L. n. 113/24), un’indennità una tantum fino a 100 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro. Questo importo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF. I contribuenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • Almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico;
  • Imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.

Nel modello è stata quindi introdotta un’apposita sezione, denominata “Indennità tredicesima mensilità”, dove riportare il reddito di lavoro dipendente, l’indennità erogata, non erogata o recuperata e i giorni di detrazione.

Modifiche per i lavoratori frontalieri

In seguito all’accordo fiscale con la Svizzera, la CU 2025 richiede informazioni aggiuntive per i lavoratori frontalieri. Il reddito percepito sarà tassato con una ritenuta alla fonte dell’80% dell’IRPEF e delle imposte locali, aumentando così il numero di dati da inserire nella certificazione.

Aggiornamenti per i lavoratori impatriati

Sono stati introdotti nuovi codici dedicati alle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, in conformità con il D.Lgs. n. 209/23. Questi codici permettono una gestione più precisa delle agevolazioni fiscali destinate a tali lavoratori.

Semplificazioni per il lavoro sportivo

La CU 2025 prevede una semplificazione delle codifiche per il lavoro sportivo, riducendo il numero di campi rispetto alle versioni precedenti. Questa modifica mira a facilitare la compilazione per i soggetti operanti nel settore sportivo.

Microcredito

per le aziende

 

Aggiornamenti sui fringe benefit

La CU recepisce la deroga del 2024, che eleva a 1.000 euro il limite di esenzione per i fringe benefit (fino a 2.000 euro per lavoratori con figli a carico). I dettagli relativi a questi benefici sono specificati nei campi 474 e 475, nonché nei campi dedicati ai premi di risultato (580, 581, 600, 601).

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, luce e gas, nonché le spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. In merito, si ricorda che, in caso di superamento delle suddette soglie, l’intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Le scadenze di presentazione

Il calendario delle scadenze per la trasmissione della CU 2025 è stato confermato con alcune variazioni rispetto agli anni precedenti. Di seguito tutte le date da ricordare:

  1. 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo cade di domenica): termine per l’invio del modello relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ai percipienti;
  2. 31 marzo 2025: scadenza per le certificazioni di redditi derivanti da lavoro autonomo legato all’esercizio di arti o professioni abituali;
  3. 31 ottobre 2025: termine per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite il modello precompilato.

In ogni caso, le certificazioni devono essere consegnate ai percipienti entro il 16 marzo 2025. La consegna deve essere effettuata con strumenti che permettano una prova di avvenuta ricezione.

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale è tenuto a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre. 

Criterio di cassa e criterio di competenza

dati da indicare nella CU hanno natura fiscale e previdenziale. Le modalità di esposizione devono rispettare i principi adottati dall’Amministrazione finanziaria, tramite il principio di cassa e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, tramite il principio di competenza.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Con il principio di cassa, vengono considerate soltanto le somme effettivamente erogate nel periodo d’imposta.

Con il principio di competenza, vengono considerate soltanto le somme maturate, anche se non ancora erogate nel periodo d’imposta.

Costituiscono un’eccezione, i rapporti di CO.CO.CO. ed i rapporti di natura autonoma, per i quali, nella generalità dei casi, anche ai fini previdenziali, vige il principio di cassa.

L’esposizione dei dati fiscali comprende, soltanto, i compensi effettivamente erogati nel periodo d’imposta. L’esposizione dei dati previdenziali, richiede che vengano indicati tutti i contributi e le somme ad essi attinenti che erano dovuti anche se non corrisposti al soggetto nel corso dell’anno.

Flusso telematico

Confermata la possibilità di inviare il flusso telematico in più parti trasmettendo le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati con l’eventuale quadro CT separatamente da quelle del lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi. L’invio suddiviso è consentito anche in presenza dei solo redditi di lavoro dipendente, se ciò risulta più agevole per il sostituto.

Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di tre parti:

  • Frontespizio: vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai
    dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla
    firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT: vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica
    dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2025: devono essere indicati i dati fiscali e previdenziali relativi alle
    certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni
    lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle
    certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Mancata ricezione della Certificazione

Questo documento è particolarmente importante perché è necessario per procedere con la dichiarazione dei redditi, al fine di dichiarare tutte le somme percepite da un lavoro di tipo dipendente e assimilati, che vengono erogate da un datore di lavoro o da un’azienda, nel corso dell’anno.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Nel caso di mancata ricezione del modello di CU, il dipendente o il lavoratore autonomo percipiente redditi o compensi, deve interessarsi a richiederla al proprio datore di lavoro (o committente). Se questa viene negata, il datore di lavoro può incorrere in sanzioni specifiche. A seguito di mancata risposta, è possibile procedere con comunicazioni formali di esortazione.



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