Startup innovative: quali sono i requisiti per incubatori e acceleratori?

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Il decreto ministeriale del 20 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2025, è stato adottato in attuazione dell’articolo 30 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L n. 193/2024) che ha introdotto delle novità relativamente ai requisiti per lo svolgimento delle attività di accelerazione e incubazione di startup innovative.

Che differenze ci sono tra gli incubatori e gli acceleratori di startup?

Prima di entrare nel vivo del provvedimento, ricordiamo che la principale differenza tra gli incubatori e gli acceleratori di startup sta nella fase del percorso di crescita della reatà imprenditoriale cui si fa riferimento. 

In genere gli incubatori d’impresa hanno l’obiettivo di supportare le startup “early stage”, seguendola passo passo dall’idea iniziale all’ingresso al mercato. Queste strutture, quindi, incidono sulla fase embrionale dell’impresa con percorsi di incubazione che hanno una durata che va da pochi mesi fino a diversi anni. Gli incubatori offrono alle imprese nascenti una pluralità di servizi tra cui: consulenza specialistica, definizione del modello di business, programmi di formazione e mentoring, opportunità di networking, supporto per accesso al credito e agli investitori, spazi fisici e strumenti di lavoro.

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Gli acceleratori d’impresa, invece, supportano le startup “seed” o “second stage”, quindi aziende già formate e avviate. In questo caso si agevola la crescita della nuova impresa affinché questa possa scalare il mercato con due modalità sinergiche: da un lato un team di esperti fornisce servizi di accelerazione, solitamente di durata limitata (da uno a sei mesi); dall’altro si punta sul fundraising, quindi si va alla ricerca di investimenti finanziari ad opera di soggetti esterni, con cessione di parte delle quote societarie.

Incubatori e acceleratori di startup innovative: nuovi requisiti 

Una volta precisata questa importante differenza, analizziamo quanto previsto dal decreto MIMIT del 20 dicembre 2024. 

In primo luogo, il provvedimento stabilisce che vengono riconosciuti come incubatori certificati di startup innovative “le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia” che “offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative”. 

A proposito degli acceleratori di startup innovative , il decreto riconosce come tali “gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e accelerazione di startup innovative, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese”.

Per le società di capitali, sia che si tratti di incubatori che di acceleratori, il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative può anche “essere riferito all’avvalimento dell’esperienze maturate dai singoli rami d’azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle startup innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche”.

Per l’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, i soggetti interessati devono presentare alla camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l’incubatore o l’acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società. Il modulo di domanda in formato elettronico, sarà pubblicato sul sito internet del MIMIT nella sezione “Start-up innovative”.

A proposito di monitoraggio, le camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi. Successivamente, il dicastero esaminerà al fine di valutare l’adeguatezza dei valori minimi necessari stabiliti dal decreto del 20 dicembre rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. 

Decreto MIMIT del 20 dicembre 2024, GU Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2025

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