Ministro Salvini, droga o terapia? Il nuovo codice della strada è generico e genera allarmismi tra pazienti

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Il nuovo codice della strada, la Legge 25 novembre 2024, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2024, non contiene solo un inasprimento delle pene ma anche significative novità. Si è molto parlato dell’articolo 186, quello relativo alla guida in stato di ebbrezza, ma è l’articolo 187 relativo alla guida sotto l’effetto di stupefacenti che ha portato alla mobilitazione di pazienti, società scientifiche e farmacisti.

Le modifiche all’art 187

Il titolo dell’articolo ora è “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” ed è stato eliminato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica: la responsabilità penale è legata alla positività agli accertamenti tossicologici, indipendentemente dalla alterazione psico-fisica. Per la revoca della patente sarà sufficiente un test salivare positivo e per questo è stato anche sollevato un problema di costituzionalità della norma. Nessun bisogno quindi di scortare il guidatore in PS dove il personale medico-sanitario ne accertava l’alterazione. Basta il test salivare. Che rischia di risultare positivo non solo a distanza di giorni dall’assunzione della sostanza ma, soprattutto, e questo è il punto, anche in chi certe sostanze le assume nell’ambito di un trattamento farmacologico. Diversi medicinali possono dare falsi positivi.

Termine veramente generico

«La riforma dell’articolo, parlando di “sostanza psicotropa”, è troppo generica. Nelle tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti e psicotrope, troviamo oppiacei, cannabinoidi, ma anche benzodiazepine [che, tra l’altro, non sono neppure rilevate dagli attuali test salivari] e barbiturici, assunti regolarmente da moltissime persone, anche in alcuni casi di epilessia senza che per questo venga alterata la loro capacità di guidare. Sarebbe stato sensato distinguere tra un uso ricreativo e un uso per terapia. Bisognava essere precisi» puntualizza Oriano Mecarelli, neurologo tra i massimi esperti di epilessia e presidente della Fondazione Lice. Il fatto poi di guidare con in tasca il certificato medico, in caso di controllo a campione effettuato per strada dalle forze dell’ordine, come qualcuno ha già suggerito, secondo Mecarelli al momento «è una violazione della privacy, che per i nostri pazienti pesa in un contesto già difficile dovuto allo stigma che ancora interessa l’epilessia». Nell’articolo del Codice in questione, inoltre, non si fa nessun riferimento a dosaggi, come invece avviene con il consumo di alcol, e comunque nella legge (il D.M. 30 novembre 2010) sulla patente per le persone con epilessia il requisito è di essere liberi da crisi da un anno: non c’è nessun riferimento ai trattamenti farmacologici. Comunque, conclude Mecarelli, «sarrebbe bastato non togliere il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica o stilare una lista di farmaci concessi».

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E ora subito il tavolo tecnico

La via d’uscita per mettere una pezza a queste imprecisioni e risolvere la questione che ha allarmato moltissimi pazienti viene da clinici e pazienti: è stato chiesto ai Ministeri competenti – Infrastrutture e Salute – di aprire al più presto un tavolo tecnico con gli esperti e di chiarire la questione delle sostanze consentite a scopo terapeutico. Lo hanno fatto lo scorso 9 gennaio, e sono ancora in attesa di risposta, la Lega italiana contro l’epilessia Lice e l’associazione pazienti Federazione italiana epilessia Fie.

Analogo messaggio viene dalla Società italiana di psichiatria che chiede di «essere convocata urgentemente dal ministero competente e di poter far parte del tavolo tecnico che ha prodotto questa riforma del codice della strada». Infatti, «antidepressivi, ipnoinducenti, ansiolitici e tutte le principali terapie per pazienti con malattia mentale non possono essere considerate dal nuovo codice della strada alla stregua di sostanze stupefacenti. Come Società Italiana di Psichiatria siamo preoccupati per l’adesione alle cure dei nostri pazienti e vogliamo evitare un’ennesima discriminazione verso le persone che soffrono di patologia mentale. Le cure psichiatriche non possono essere assimilate alle droghe perché, a differenza di queste ultime, vengono assunte dietro prescrizione dello specialista – il quale, tra gli altri, ha il compito di adattare la posologia al fine di ottimizzare il rapporto efficacia/effetti sedativi. Questo provvedimento di riforma rischia di ingenerare confusioni pericolosissime per i milioni di italiani in cura con trattamenti psicofarmacologici. Sono dunque necessari immediati chiarimenti». 

Preoccupata anche la Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie Fish, il cui presidente Vincenzo Falabella ci dice di essere stato contattato dal Ministero delle infrastrutture, in seguito al proprio appello a fare chiarezza, ma senza alcuna menzione dell’apertura del tavolo. «Va trovato il modo di consentire a tutti coloro che assumono farmaci per la propria patologia e che fino a ieri hanno potuto condurre il proprio autoveicolo di continuare a farlo» ci dice Falabella, che ricorda il gran numero di persone potenzialmente coinvolte, visto il gran numero di farmaci potenzialmente vietati perché classificati come stupefacenti. Anche per Falabella, il problema è uno: «venendo meno il requisito della necessità di verificare lo stato di alterazione psicofisica del conducente significa che, in caso di controllo da parte degli organi competenti, le sanzioni scattano con la semplice positività al test antidroga, pur non essendovi alcuno stato di alterazione psicofisica», come avviene in chi assume saltuariamente o regolarmente alcuni specifici trattamenti farmacologici e che comunque può guidare. Persone cui nessuno ha pensato, forse senza neppure rendersene conto.

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ospite della trasmissione Cinque Minuti — Roma, Italia – Giovedì ,16 Gennaio 2025 (foto Cecilia Fabiano/LaPresse)

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