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Come funziona la tassazione della previdenza complementare, tra aliquote agevolate e vantaggi fiscali? Scopri di più su anticipazioni, riscatti e RITA.
La previdenza complementare permette di costruirsi una pensione integrativa, che si affiancherà a quella pubblica. Gli iscritti ai fondi pensione beneficiano di una serie di vantaggi fiscali. Le prestazioni offerte, infatti, godono di una tassazione agevolata.
Quali sono le aliquote per la pensione complementare?
La pensione complementare, che può essere richiesta quando si raggiungono i requisiti per la pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione continuativa alla previdenza complementare, viene tassata con aliquota che, in base agli anni di iscrizione alla previdenza complementare, può variare dal 15% al 9%. La tassazione agevolata premia la fedeltà contributiva. Dal 16esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare (l’anzianità contributiva prosegue anche se si cambia fondo pensione nel corso degli anni offrendo un incentivo tangibile al mantenimento prolungato della posizione) l’aliquota dal 15% si riduce ogni anno dello 0,30%, fino a raggiungere il minimo del 9%.
Anticipazioni: aliquote fiscali e limiti di richiesta
Oltre alla prestazione pensionistica finale, l’adesione ad un fondo pensione permette di poter accedere anticipatamente a una parte delle somme accumulate. Questo meccanismo è noto come “anticipazione”.
Le anticipazioni vengono tassate in maniera diversa in base al motivo della richiesta. In particolare:
- le anticipazioni per spese sanitarie, che possono essere richieste in qualsiasi momento e fino al 75% della posizione individuale maturata, vengono tassate con un’aliquota che va dal 15% al 9%
- le anticipazioni per acquistare o ristrutturare la prima casa, per sé o per i figli, sono richiedibili dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare fino ad un massimo del 75% della somma accumulata e vengono tassate con aliquota del 23%
- le anticipazioni per ulteriori motivi, che possono essere richieste dopo 8 anni di permanenza nella previdenza complementare fino al 30% della somma accantonata, sono tassate al 23%.
Riscatti: aliquote applicabili e tipologie
In alcune circostanze è possibile riscattare tutto o una parte di quanto accumulato nella propria posizione individuale presso il fondo.
I riscatti parziali (50%), che possono essere richiesti in caso di disoccupazione tra 12 e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione, esodo, licenziamento collettivo e i riscatti totali (100%), richiedibili in caso di disoccupazione superiore a 48 mesi, invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo e morte dell’aderente, sono tassati con un’aliquota compresa tra il 15% e il 9%. Mentre in caso di riscatto totale per cambio attività, dimissioni o licenziamento l’aliquota applicata è del 23%.
RITA: cos’è e come viene tassata la rendita anticipata
La RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, a cui si può accedere se iscritti alla previdenza complementare da almeno 5 anni e in caso di cessazione dell’attività lavorativa e almeno 20 anni di contributi versati alla previdenza pubblica o inoccupazione da più di 24 mesi e 10 anni al raggiungimento della pensione, è tassata con un’aliquota compresa tra il 15% e il 9%.
Importante: In tutti i casi rappresentati sopra, le aliquote applicate devono intendersi come “sostitutive” dell’Irpef ordinaria e quindi non soggette ad alcun tipo di ricalcolo.
Tassazione dei contributi e deducibilità
Anche nella fase di accumulo, cioè durante gli anni in cui si versano i contributi al fondo pensione, l’iscritto giova di vantaggi fiscali. In questa fase, infatti, i rendimenti prodotti dalle risorse versate dagli iscritti e gestite dal fondo sono tassati con un’aliquota del 20%. La tassazione appare vantaggiosa rispetto ad altri prodotti finanziari, ai quali viene di solito applicata un’aliquota del 26%.
Inoltre, la tassazione diventa ancora più conveniente se i rendimenti derivano da investimenti in titoli di stato, a cui viene applicata un’aliquota del 12,5%.
Infine, va ricordato un altro importante vantaggio fiscale riservato agli aderenti ai fondi pensione che riguarda la possibilità di dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo, per sé o per un familiare a carico (ma non il TFR) fino al limite massimo di 5.164,57 euro annui.
Prestazione | Requisiti | Aliquota |
Pensione complementare | raggiunti i requisiti per la pensione pubblica e con almeno 5 anni di iscrizione | dal 15% al 9%* |
Anticipazione spese sanitarie | in qualunque momento, fino al 75% della posizione | dal 15% al 9%* |
Anticipazioni per acquisto prima casa per sé o figli | dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, fino al 75% della posizione | 23% |
Anticipazioni per ristrutturazione prima casa per sé o figli | dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, fino al 75% della posizione | |
Anticipazioni per altri motivi | dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare, fino al 30% della posizione | |
Riscatto parziale 50% |
– disoccupazione tra 12 e 48 mesi – mobilità – cassa integrazione – esodo – licenziamento collettivo |
dal 15% al 9%* |
Riscatto totale 100% | – disoccupazione superiore a 48 mesi – invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo morte dell’aderente |
|
Riscatto totale 100% |
– cambio attività – dimissioni – licenziamento |
23% |
RITA | 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare e in caso di: – cessazione dell’attività lavorativa e almeno 20 anni di contributi versati alla previdenza pubblica – inoccupazione da più di 24 mesi e 10 anni al raggiungimento della pensione |
dal 15% al 9%* |
* Dal 16esimo anno di adesione alla previdenza complementare l’aliquota si riduce di 0,3% fino alla soglia minima del 9%.
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