Contributi INPS: tasso BCE di dilazione e differimento al 3,15%

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A decorrereĀ dal 18 dicembre 2024, a seguito della decisione di politica monetaria del 12 dicembre 2024 della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR) ĆØ statoĀ ridotto al 3,15%.

TaleĀ variazioneĀ impatta:

  • sulla determinazione delĀ tasso di dilazione e di differimentoĀ da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
  • sulla misura delleĀ sanzioni civili.

Pertanto, l’INPS comunica iĀ nuovi tassiĀ da applicare a seguito di taleĀ modifica.

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Interesse di dilazione eĀ differimento: come cambia

Dal 17 dicembre 2024, in virtĆ¹ delle modifiche illustrate, con riferimento alleĀ rateazioni presentate a decorrere da tale data, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ĆØ pari al tasso delĀ 9,15% annuoĀ (tasso del 3,15%)

Si precisa che i piani di ammortamento giĆ  emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Allo stesso modo, sempre dalla medesima data, l’interesse dovuto in caso diĀ autorizzazione al differimento del termineĀ di versamento dei contributi dovrĆ  essere calcolato al tasso delĀ 9,15%Ā annuoĀ applicato a partire dallaĀ contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.

Le sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 17 dicembre 2024, la riduzione del tasso di interesse comporta laĀ variazione della misura delle sanzioni civili.

Nel caso diĀ mancato o ritardato pagamento di contributi o premiĀ la sanzione civile ĆØ pari al 8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1Ā° settembre 2024, ĆØ stata introdotta una nuova fattispecie diĀ ravvedimento operosoĀ (art. 30, c. 1 lett. a), DL 19/2024Ā conv. inĀ L. 56/2024): se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione ĆØ calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,15% in ragione d’anno.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Nelle ipotesi diĀ evasioneĀ (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, ĆØ pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso diĀ ravvedimento operosoĀ (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000):

– in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 8,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;

– ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il piĆ¹ ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute ĆØ pari all’10,65% in ragione d’anno (tasso del 3,15% maggiorato di 7,5%).

Con riferimento all’ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti daĀ oggettive incertezzeĀ connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, c. 10, L. 388/2000) le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali (art. 1284 c.c.).

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista perĀ mancato o ritardato pagamento di contributi o premiĀ (art. 116, c. 8 lett. a), L. 388/2000), dovranno essere calcolate nellaĀ misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Nelle ipotesi diĀ evasioneĀ (art. 116, c. 8 lett. b), L. 388/2000), invece, la misura delle sanzioni ĆØ pari al predettoĀ tasso aumentato di 2 punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR)Ā ĆØ superiore all’interesse legale in vigore dal 1Ā° gennaio 2024Ā (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 17 dicembre 2024 la riduzione delle sanzioni opererĆ  sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,15%.

Fonte:Ā Circ. INPS 17 dicembre 2024 n. 103



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